Ogni persona, giuridicamente capace, può concorrere all’asta, ad eccezione di quelle indicate nell’art. 1471 c.c. Il divieto di cui all’art. 1471, n.2° c.c., colpisce tutti coloro i quali, nell’esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.
