L’art. 29 del D.M. n. 109 / 97 disciplina le modalità attuative da porre in essere qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura concorsuale. In base all’art. 106 della legge fallimentare il giudice delegato ha facoltà di optare per la vendita all’incanto affidando l’incarico all’Istituto Vendite Giudiziarie.
Le vendite preannunciate non avranno luogo se il debitore avrà tempestivamente regolato la sua posizione. I luoghi, le date, gli orari delle vendite potranno essere modificati e i dati definitivi saranno quelli di cui i bandi che tempestivamente saranno esposti a cura delle Autorità competenti – Le notizie contenute nei vari Bollettini di vendita sono presentate salvo errori od omissioni.
Gli interessati dovranno sempre conferma all’Editore del Bollettino pubblicato ai sensi degli art. 16-17 del Regolamento IVG del 20/06/1960. L’incanto si svolge, alla presenza del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite dagli artt. 534 e ss. del c.p.c. Se la vendita è senza incanto l’Istituto Vendite Giudiziarie provvede all’alienazione dei beni fallimentari secondo le norme previste dagli artt. 532be 533 c.p.c. e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dal giudice fallimentare per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara sull’offerta maggiore.