Art. 532 c.p.c. L’articolo prevede la vendita dei beni pignorati a trattativa privata.
Il nuovo ordinamento giuridico entrato in vigore il 1° marzo 2006 prevede: Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.
Le cose pignorate devono essere affidate all’Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché’ proceda alla vendita in qualità di commissionario. Art. 533 c.p.c. “Obblighi del commissionario”: disciplina le modalità di vendita, gli obblighi del commissionario e l’efficacia temporanea dell’incarico a vendere.
