Rientrano nella competenza degli II.VV.GG. le varie vendite che trovano il loro prototipo negli artt. 1515, 1516 c.c. e 83 disp. Att. c.c. che consentono la soddisfazione coattiva del privato (la vendita in danno – l’acquisto in danno), la vendita delle quote, la vendita dei beni mobili sequestrati in quanto assistiti da privilegio in base al d. lgs. 1.9.1993, come modificato dalla legge 17.2.1994, n.135 (credito agrario e peschereccio) la cui esecuzione è standardizzata sulle norme della procedura “dell’esecuzione per autorità del creditore”, la vendita dei corpi di reato su richiesta del cancelliere, la vendita degli autoveicoli gravati dal privilegio del venditore in base al d.p.r. 15.3.27, n.436 e le vendite coattive conseguenti il procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o di Enti Pubblici (R.D. 14.4.1910, n. 639).